IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2);
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2) il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e, in particolare, l’art. 317, comma 2), recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;
Visto il Decreto Ministeriale 1° agosto 2023, n. 153, Disposizioni correttive al D.I. n. 182 del 29/12/2020, recante: “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Richiamate le misure adottate dall’Istituzione scolastica in materia di trattamento di dati personali;
Considerato l’organigramma dell’Istituto;
Acquisita la disponibilità degli interessati;
DECRETA
Art. 1
Ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8, presso l’IIS “G. Casiraghi” è costituito il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all’integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano l’istituto.
Il GLI integra i compiti dei Gruppi di Lavoro Operativi per l’Inclusione di Istituto.
Art. 2
Il GLI è composto da:
- Dirigente Scolastico
- Funzione Strumentale Integrazione
- Docenti curricolari
- Tutti i docenti di sostegno
- Rappresentante dei genitori
- Specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica
- Componenti dell’area servizi sociali dell’Ente Locale
- Personale ATA (referente BES di Segreteria)
Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
Art. 3
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:
- rilevazione dei BES presenti nell’Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’amministrazione;
- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno;
- elaborazione della proposta di Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (normalmente entro giugno);
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);
- collaborazione in sinergia e azione complementare con i singoli GLO ai fini dell’inclusione scolastica (a livello dei singoli allievi).
- definizione delle linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità dell’Istituto da inserire nel PTOF;
- proposta di acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli alunni con disabilità e DSA o ai docenti che se ne occupano;
- definizione delle modalità di accoglienza degli alunni con disabilità e degli studenti con altri BES;
- analisi dei casi critici e proposte di soluzione delle problematiche emerse nelle attività di integrazione;
- formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
Come statuito dall’art. 9, comma 8 del D. lgs 66/2017, “Il GLI svolge compiti in sede di definizione e attuazione del Piano di Inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio”.
Art. 4
Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dalla Referente per l’inclusione.
Si riunirà:
- in seduta PLENARIA tre volte l’anno, entro il 10 dicembre per il monitoraggio iniziale, entro il 10 marzo per il monitoraggio intermedio, entro il 15 giugno, per monitoraggio finale e redazione della proposta di Piano per l’Inclusione per l’anno scolastico successivo.
- in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
- in caso di necessità, per Riunioni Straordinarie (anche in versione di GLI tecnico).
Art. 5
Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla normativa di settore.
Art. 6
Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito Web di questo Istituto.
Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato
Personale scolastico
Docente