IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Al fine di compiere il dovere di sicurezza statuito dal combinato disposto di cui all’art. 41, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.; all’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125; nonché al Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006,
DISPONE
il divieto di assunzione di alcolici, prima di iniziare il lavoro, durante il lavoro comprese le eventuali pause pranzo, in quanto ciò comporta un rischio aggiuntivo di tipo comportamentale, che può incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di terze persone.
Appare appena il caso di rammentare che “il luogo di lavoro non è il luogo nel quale possa trovare tutela incondizionata la libertà personale di seguire pratiche pericolose per la propria salute, perché tale libertà va contemperata col diritto degli altri lavoratori o dei terzi di non subire pregiudizio a causa del comportamento alterato dall’assunzione di sostanze alcoliche, tenuto da altri lavoratori”.
Inoltre, si ricorda che il quadro normativo prevede che il medico competente e i funzionari del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ATS territorialmente competente, hanno facoltà di effettuare controlli alcolimetrici estemporanei e che il riscontro di livelli elevati di alcol può comportare un allontanamento dalla mansione a rischio, oltre ad attivare i procedimenti sanzionatori previsti:
- dalla soprarichiamata Legge n. 125/01 (multa da 516 a 2.582 euro);
- dall’art. 59 del D.Lgs. 81 del 2008 per il mancato rispetto delle disposizioni aziendali (arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro);
- eventuale attivazione di provvedimenti disciplinari.
Si ringrazia per la collaborazione.
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