Circolare 232

Normativa su esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche

A.S. 2024/2025

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Si rende nota la normativa vigente sull’esonero dalle tasse scolastiche (D.lgs. 297/1994, art. 200; D.M. 370/2019).

In via generale, le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, sono:

  • tassa di iscrizione – € 6,04;
  • tassa di frequenza – € 15,13;
  • tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione – € 12,09;
  • tassa di rilascio dei relativi diplomi – € 15,13.

L’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è previsto per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.

Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

Per merito: sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che conseguono una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali.

Per motivi economici: è stabilito l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 20.000,00.

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati delle seguenti categorie:

  1. orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
  2. figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
  3. ciechi civili;
  4. siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Sono inoltre esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti stranieri che si iscrivano a una scuola statale italiana ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che svolgono i loro studi in Italia; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizione di reciprocità.

È condizione necessaria per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l’aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, D.lgs. n. 297 del 1994). Al contempo l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 11, D.lgs. n. 297 del 1994).

Il beneficio dell’esonero è riconosciuto ad istanza di parte, in caso di richiesta per motivi economici nella stessa deve essere indicato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero.

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